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Aggiornamenti normativi
Nel concetto di violazione degli obblighi previdenziali rientra anche l’omissione...
La mandante dell’ATI aggiudicataria non era in regola con il versamento dei contributi INPS e “per l’omessa e/o incompleta presentazione delle denunce obbligatorie mensili o periodiche e/o per le denunce che presentano dati incongruenti”. La stazione appaltante ha annullato la precedente Determinazione di aggiudicazione ed ha escluso l’ATI. Il ricorso avverso l’esclusione viene respinto, e Tar Basilicata, Sez. I, 27/06/2022, n. 504 ribadisce i principi in materia di violazione di obblighi previdenziali: Nel merito, il ricorso è infondato. Al riguardo, va rilevato che, come riconosciuto dalla stessa ATI ricorrente (cfr. pag. 7 del ricorso) e come statuito dalla III^ Sezione del Consiglio di Stato con la Sentenza n. 2313 del 9.4.2019 (cfr. pure TAR Lazio Sez. III quater Sentenze n. 9708 del 3.10.2018 e n. 9023 del 23.8.2018), “nel conce...
La mandante dell’ATI aggiudicataria non era in regola con il versamento dei contributi INPS e “per l’omessa e/o incompleta presentazione delle denunce obbligatorie mensili o periodiche e/o per le denunce che presentano dati incongruenti”. La stazione appaltante ha annullato la precedente Determinazione di aggiudicazione ed ha escluso l’ATI. Il ricorso avverso l’esclusione viene respinto, e Tar Basilicata, Sez. I, 27/06/2022, n. 504 ribadisce i principi in materia di violazione di obblighi previdenziali: Nel merito, il ricorso è infondato. Al riguardo, va rilevato che, come riconosciuto dalla stessa ATI ricorrente (cfr. pag. 7 del ricorso) e come statuito dalla III^ Sezione del Consiglio di Stato con la Sentenza n. 2313 del 9.4.2019 (cfr. pure TAR Lazio Sez. III quater Sentenze n. 9708 del 3.10.2018 e n. 9023 del 23.8.2018), “nel conce...
L’aumento del costo dei materiali legittima l’adozione di varianti per cause...
In sede di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n.36, il Senato ha approvato il 23 giugno un maxi emendamento che, visti i tempi stretti imposti alla Camera, costituirà il testo definitivo di legge. Per cui è possibile già individuare una importante novità in materia di appalti. All’articolo 7, infatti, vengono aggiunti i commi 2 ter e 2 quater: 2-ter. L’articolo 106, comma 1, lettera c), numero 1), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si interpreta nel senso che tra le circostanze indicate al primo periodo sono incluse anche quelle impreviste ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell’opera. 2-quater. Nei casi indicati al comma 2-ter, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la stazione appaltante ...
In sede di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n.36, il Senato ha approvato il 23 giugno un maxi emendamento che, visti i tempi stretti imposti alla Camera, costituirà il testo definitivo di legge. Per cui è possibile già individuare una importante novità in materia di appalti. All’articolo 7, infatti, vengono aggiunti i commi 2 ter e 2 quater: 2-ter. L’articolo 106, comma 1, lettera c), numero 1), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si interpreta nel senso che tra le circostanze indicate al primo periodo sono incluse anche quelle impreviste ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell’opera. 2-quater. Nei casi indicati al comma 2-ter, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la stazione appaltante ...
L’impresa in concordato omologato non necessita di ulteriori autorizzazioni del...
La ricorrente sostiene che l’aggiudicataria, in stato di concordato preventivo con continuità aziendale già al momento della partecipazione, avrebbe dovuto essere esclusa per non aver fatto istanza e non aver conseguito dal giudice delegato apposita autorizzazione alla partecipazione alla gara. L’autorizzazione, secondo la ricorrente, risulta necessaria sino al decreto di chiusura ex art. 186 l.f., in forza del combinato disposto dell’art. 186-bis della legge fallimentare e dell’art. 110, c. 3, del d. lgs. n. 50 del 2016. Tar Campania, Napoli, Sez. V, 24/06/2022, n. 4325 respinge il ricorso: Il motivo è fuori centro. Ed invero, secondo la costante giurisprudenza, la procedura concordataria in senso proprio, come anche sancito dall’art. 181 l. fallimentare, ha termine con l’omologa del concordato preventivo, a...
La ricorrente sostiene che l’aggiudicataria, in stato di concordato preventivo con continuità aziendale già al momento della partecipazione, avrebbe dovuto essere esclusa per non aver fatto istanza e non aver conseguito dal giudice delegato apposita autorizzazione alla partecipazione alla gara. L’autorizzazione, secondo la ricorrente, risulta necessaria sino al decreto di chiusura ex art. 186 l.f., in forza del combinato disposto dell’art. 186-bis della legge fallimentare e dell’art. 110, c. 3, del d. lgs. n. 50 del 2016. Tar Campania, Napoli, Sez. V, 24/06/2022, n. 4325 respinge il ricorso: Il motivo è fuori centro. Ed invero, secondo la costante giurisprudenza, la procedura concordataria in senso proprio, come anche sancito dall’art. 181 l. fallimentare, ha termine con l’omologa del concordato preventivo, a...
Il punteggio per le certificazioni non può essere frazionato, e deve essere riferito...
L’appellante contesta la modifica di un sub-criterio di attribuzione dei punteggi per le certificazioni. Il punteggio all’aggiudicataria è stato attribuito prevedendo un punteggio proporzionale alla partecipazione al Rti in caso di certificazione posseduta da uno soltanto dei componenti dello stesso. Questa modalità “frazionata” di applicazione del criterio non era prevista nella lettera-invito. Consiglio di Stato, Sez. V, 23/06/2022, n. 5190 accoglie l’appello ed annulla l’aggiudicazione: 1.2.2. Nel merito occorre premettere che con verbale n. 4 del 25 marzo 2021 la commissione giudicatrice attribuiva al Rti capeggiato da ………. il punteggio tecnico di 46,40 punti, di cui – come anticipato – 0,65 punti in relazione al sub-criterio sub C.1. In tale contesto, il disciplinare di gara prevede...
L’appellante contesta la modifica di un sub-criterio di attribuzione dei punteggi per le certificazioni. Il punteggio all’aggiudicataria è stato attribuito prevedendo un punteggio proporzionale alla partecipazione al Rti in caso di certificazione posseduta da uno soltanto dei componenti dello stesso. Questa modalità “frazionata” di applicazione del criterio non era prevista nella lettera-invito. Consiglio di Stato, Sez. V, 23/06/2022, n. 5190 accoglie l’appello ed annulla l’aggiudicazione: 1.2.2. Nel merito occorre premettere che con verbale n. 4 del 25 marzo 2021 la commissione giudicatrice attribuiva al Rti capeggiato da ………. il punteggio tecnico di 46,40 punti, di cui – come anticipato – 0,65 punti in relazione al sub-criterio sub C.1. In tale contesto, il disciplinare di gara prevede...
Cause di astensione art. 51 c.p.c. ed autotutela
Secondo l’appellante il Commissario ad acta che ha adottato la determinazione oggetto di contenzioso avrebbe dovuto astenersi, in quanto incompatibile dal proseguire un’attività nella quale era già intervenuto adottando un provvedimento poi annullato dal giudice amministrativo e dal quale risulterebbero strascichi risarcitori che potrebbero coinvolgere lo stesso Funzionario.Ancor più in quanto dalla vicenda era derivato un esposto penale da parte della società appellante.Il dovere di astensione dei pubblici dipendenti e degli amministratori, secondo l’appellante, scatterebbe a fronte di situazioni di mero pericolo, verificandosi in tutti i casi in cui sussistano condizioni che, avuto riguardo al particolare oggetto della decisione da assumere, sembrerebbero anche potenzialmente idonee a porre in pericolo l’assoluta imparzialità e...
Secondo l’appellante il Commissario ad acta che ha adottato la determinazione oggetto di contenzioso avrebbe dovuto astenersi, in quanto incompatibile dal proseguire un’attività nella quale era già intervenuto adottando un provvedimento poi annullato dal giudice amministrativo e dal quale risulterebbero strascichi risarcitori che potrebbero coinvolgere lo stesso Funzionario.Ancor più in quanto dalla vicenda era derivato un esposto penale da parte della società appellante.Il dovere di astensione dei pubblici dipendenti e degli amministratori, secondo l’appellante, scatterebbe a fronte di situazioni di mero pericolo, verificandosi in tutti i casi in cui sussistano condizioni che, avuto riguardo al particolare oggetto della decisione da assumere, sembrerebbero anche potenzialmente idonee a porre in pericolo l’assoluta imparzialità e...
Interdittiva antimafia ed escussione della cauzione definitiva
La stazione appaltante, a seguito di interdittiva antimafia, recede dal contratto di appalto ed all’ all’incameramento della cauzione definitiva. Il Consiglio di Stato ribadisce che l’appaltatore è tenuto a rispondere del mancato adempimento mediante l’attivazione delle previste penali e fideiussioni. Nel caso in questione, essendo stata prevista una penale del 10% del valore del contratto, la richiesta della stazione appaltante di un maggiore importo doveva essere giustificata mediante l’allegazione di danni ulteriori. Così stabilisce Consiglio di Stato, Sez. III, 21/06/2022, n. 5093: 5.2. A seguito e per effetto del suddetto provvedimento, -OMISSIS- ha proceduto al recesso dal contratto e all’incameramento della cauzione definitiva, affidando la commessa qui in rilievo alla ditta che si era classificata al secondo posto d...
La stazione appaltante, a seguito di interdittiva antimafia, recede dal contratto di appalto ed all’ all’incameramento della cauzione definitiva. Il Consiglio di Stato ribadisce che l’appaltatore è tenuto a rispondere del mancato adempimento mediante l’attivazione delle previste penali e fideiussioni. Nel caso in questione, essendo stata prevista una penale del 10% del valore del contratto, la richiesta della stazione appaltante di un maggiore importo doveva essere giustificata mediante l’allegazione di danni ulteriori. Così stabilisce Consiglio di Stato, Sez. III, 21/06/2022, n. 5093: 5.2. A seguito e per effetto del suddetto provvedimento, -OMISSIS- ha proceduto al recesso dal contratto e all’incameramento della cauzione definitiva, affidando la commessa qui in rilievo alla ditta che si era classificata al secondo posto d...
Se il Bando prevede il Certificato di Collaudo per la dimostrazione del buon esito,...
Il Tar Puglia respinge il ricorso, evidenziando la diversa funzione del Certificato di collaudo e dei S.A.L. Appalto di lavori da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La ricorrente contesta l’attribuzione dei punteggi. Il disciplinare di gara, per dimostrare le “analoghe esperienze lavorative”, relativamente all’elemento di valutazione in contestazione, imponeva che venisse prodotto “il Certificato di collaudo o l’attestazione/certificazione di buon esito di esecuzione o altra documentazione equivalente”. Come detto, Tar Puglia, Lecce, Sez. II, 20/06/2022, n. 1002, respinge il ricorso: 4.1. Trattandosi di mezzo di prova non concernente un requisito di partecipazione alla gara (per il quale v. l’art. 86, comma 5-bis, D. Lgs. 50/2016), ma afferente alla valutazione del merito te...
Il Tar Puglia respinge il ricorso, evidenziando la diversa funzione del Certificato di collaudo e dei S.A.L. Appalto di lavori da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La ricorrente contesta l’attribuzione dei punteggi. Il disciplinare di gara, per dimostrare le “analoghe esperienze lavorative”, relativamente all’elemento di valutazione in contestazione, imponeva che venisse prodotto “il Certificato di collaudo o l’attestazione/certificazione di buon esito di esecuzione o altra documentazione equivalente”. Come detto, Tar Puglia, Lecce, Sez. II, 20/06/2022, n. 1002, respinge il ricorso: 4.1. Trattandosi di mezzo di prova non concernente un requisito di partecipazione alla gara (per il quale v. l’art. 86, comma 5-bis, D. Lgs. 50/2016), ma afferente alla valutazione del merito te...
Affitto di azienda. La “regola iuris” dell’articolo 76 c. 9 del D.P.R. 207/2010...
Appalto per servizio di sanificazione con durata di tre mesi rinnovabili. L’appellante sostiene che l’aggiudicatario, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito, non poteva avvalersi del contratto di affitto di azienda, perché di durata inferiore a quella minima prevista dall’art. 76, Requisiti per la qualificazione, comma 9, D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, secondo cui “…Nel caso di affitto di azienda l’affittuario può avvalersi dei requisiti posseduti dall’impresa locatrice se il contratto di affitto abbia durata non inferiore a tre anni”. La sentenza impugnata ha respinto la censura, rilevando come la norma in parola non sia applicabile alla procedura in esame in quanto relativa alla qualificazione degli offerenti per gli appalti di lavori, laddove la definizione dei requisiti per gli appalti di servizi com...
Appalto per servizio di sanificazione con durata di tre mesi rinnovabili. L’appellante sostiene che l’aggiudicatario, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito, non poteva avvalersi del contratto di affitto di azienda, perché di durata inferiore a quella minima prevista dall’art. 76, Requisiti per la qualificazione, comma 9, D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, secondo cui “…Nel caso di affitto di azienda l’affittuario può avvalersi dei requisiti posseduti dall’impresa locatrice se il contratto di affitto abbia durata non inferiore a tre anni”. La sentenza impugnata ha respinto la censura, rilevando come la norma in parola non sia applicabile alla procedura in esame in quanto relativa alla qualificazione degli offerenti per gli appalti di lavori, laddove la definizione dei requisiti per gli appalti di servizi com...
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Le dichiarazioni di Busia “Attraverso il PNRR non dobbiamo solamente costruire nuove opere o offrire migliori servizi, ma anche conseguire in generale un progresso duraturo del nostro tessuto sociale ed economico. I contratti pubblici, in particolare ora con gli ingenti fondi Pnrr, costituiscono uno strumento fondamentale anche per la tutela dei lavoratori e dei loro diritti, anche in tema di salute e sicurezza. Garantire che nelle imprese siano applicati correttamente i contratti collettivi di lavoro serve anche ad assicurare una corretta concorrenza fra le imprese, premiando quelle che si comportano correttamente e insieme favorendo una gestione trasparente delle risorse pubbliche. E’ questo che ci ha spinto a sottoscrivere un importante protocollo d’intesa di Anac con i sindacati Cgil, Cisl e Uil”.Così il Presidente dell’A...
Le dichiarazioni di Busia “Attraverso il PNRR non dobbiamo solamente costruire nuove opere o offrire migliori servizi, ma anche conseguire in generale un progresso duraturo del nostro tessuto sociale ed economico. I contratti pubblici, in particolare ora con gli ingenti fondi Pnrr, costituiscono uno strumento fondamentale anche per la tutela dei lavoratori e dei loro diritti, anche in tema di salute e sicurezza. Garantire che nelle imprese siano applicati correttamente i contratti collettivi di lavoro serve anche ad assicurare una corretta concorrenza fra le imprese, premiando quelle che si comportano correttamente e insieme favorendo una gestione trasparente delle risorse pubbliche. E’ questo che ci ha spinto a sottoscrivere un importante protocollo d’intesa di Anac con i sindacati Cgil, Cisl e Uil”.Così il Presidente dell’A...
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Qualora l’appaltatore subisca un imprevedibile incremento dei costi da sopportare per l’espletamento del servizio è possibile adottare una variante ai sensi dell’articolo 106 comma 1 lettera c) del Codice. Oppure, qualora si verifichi un aumento imprevedibile del costo del servizio in grado di alterare il sinallagma contrattuale rendendo il contratto eccessivamente oneroso per l’appaltatore, questi può sempre esperire il rimedio civilistico di cui all’art. 1467 c.c[1]., chiedendo la risoluzione del contratto di appalto per eccessiva onerosità sopravvenuta. Questa la posizione del Tar Campania su un contenzioso relativo ad una richiesta di revisione prezzi per un contratto stipulato nel 2011 ma che, per successivi rinnovi preceduti da una specifica rinegoziazione, era giunto fino al 2020 ( dunque in vigenza del Codice dei Contratti ). ...
Qualora l’appaltatore subisca un imprevedibile incremento dei costi da sopportare per l’espletamento del servizio è possibile adottare una variante ai sensi dell’articolo 106 comma 1 lettera c) del Codice. Oppure, qualora si verifichi un aumento imprevedibile del costo del servizio in grado di alterare il sinallagma contrattuale rendendo il contratto eccessivamente oneroso per l’appaltatore, questi può sempre esperire il rimedio civilistico di cui all’art. 1467 c.c[1]., chiedendo la risoluzione del contratto di appalto per eccessiva onerosità sopravvenuta. Questa la posizione del Tar Campania su un contenzioso relativo ad una richiesta di revisione prezzi per un contratto stipulato nel 2011 ma che, per successivi rinnovi preceduti da una specifica rinegoziazione, era giunto fino al 2020 ( dunque in vigenza del Codice dei Contratti ). ...
Distinzione tra concessione di servizi ed appalto di servizi
La ricorrente chiede la condanna della stazione appaltante al risarcimento dei danni subiti nel corso della esecuzione del rapporto contrattuale, per essere stata costretta ad erogare le prestazioni richieste in misura inferiore rispetto alle previsioni della lex specialis di gara, con conseguenti e non preventivabili diseconomie. Il contratto riguardava l’affidamento del servizio di archiviazione e custodia delle cartelle cliniche. La ricorrente sostiene che, in sede di redazione della disciplina di gara, la stazione appaltante sarebbe venuta meno agli obblighi di correttezza e buona fede ed avrebbe rappresentato una realtà distorta, al punto di ingenerare nell’impresa aggiudicataria la convinzione che avrebbe potuto maturare profitti diversi da quelli realmente conseguiti; in particolare, lamenta di aver elaborato un numero di cartelle cliniche decisamen...
La ricorrente chiede la condanna della stazione appaltante al risarcimento dei danni subiti nel corso della esecuzione del rapporto contrattuale, per essere stata costretta ad erogare le prestazioni richieste in misura inferiore rispetto alle previsioni della lex specialis di gara, con conseguenti e non preventivabili diseconomie. Il contratto riguardava l’affidamento del servizio di archiviazione e custodia delle cartelle cliniche. La ricorrente sostiene che, in sede di redazione della disciplina di gara, la stazione appaltante sarebbe venuta meno agli obblighi di correttezza e buona fede ed avrebbe rappresentato una realtà distorta, al punto di ingenerare nell’impresa aggiudicataria la convinzione che avrebbe potuto maturare profitti diversi da quelli realmente conseguiti; in particolare, lamenta di aver elaborato un numero di cartelle cliniche decisamen...
Ogni provvedimento di esclusione si genera e si consuma all’interno della procedura...
Il Consiglio di Stato, nel respingere l’appello, ribadisce il principio per cui il partecipante ad una gara di appalto non è tenuto a dichiarare le esclusioni comminate nei suoi confronti in precedenti gare per aver dichiarato circostanze non veritiere, poiché, al di là dei provvedimenti sanzionatori spettanti all’ANAC in caso di dolo o colpa grave nel mendacio, la causa di esclusione dell’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione si riferisce – e si conclude – all’interno della procedura di gara in cui è maturata. Questa la sintesi di Consiglio di Stato, Sez. IV, 14/06/2022, n. 4831: 19.2. In primo luogo, si osserva che non è contestata la circostanza che i fatti cui si riferiscono le predette esclusioni, nella gara in esame siano stati integralmente di...
Il Consiglio di Stato, nel respingere l’appello, ribadisce il principio per cui il partecipante ad una gara di appalto non è tenuto a dichiarare le esclusioni comminate nei suoi confronti in precedenti gare per aver dichiarato circostanze non veritiere, poiché, al di là dei provvedimenti sanzionatori spettanti all’ANAC in caso di dolo o colpa grave nel mendacio, la causa di esclusione dell’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione si riferisce – e si conclude – all’interno della procedura di gara in cui è maturata. Questa la sintesi di Consiglio di Stato, Sez. IV, 14/06/2022, n. 4831: 19.2. In primo luogo, si osserva che non è contestata la circostanza che i fatti cui si riferiscono le predette esclusioni, nella gara in esame siano stati integralmente di...